Via libera al Codice Rosso definitivo!

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Codice rosso è legge dello Stato

Il ddl che dispone le misure per tutelare le vittime di violenza domestica e di genere è legge dello Stato

Via libera al Codice Rosso definitivo!

Il provvedimento ha ottenuto 197 voti a favore, 47 astensioni e nessun voto contrario. A favore hanno votato M5S, Lega, Fi, Fdi e Gruppo delle Autonomie. Pd e Leu si sono astenuti.  

“Oggi il Codice Rosso, fortemente voluto da questo Governo, è legge dello Stato”  ha scritto il Premier Giuseppe Conte su Facebook. “Uno strumento pensato per aiutare le tante donne che quotidianamente sono minacciate, perseguitate, stalkerizzate, sottoposte a violenze fisiche o psicologiche da ex compagni o mariti, talvolta semplicemente da conoscenti”.

I dati parlano di una vittima ogni 72 ore e ci restituiscono l’immagine di un Paese nel quale, evidentemente, il problema della violenza contro le donne è prima di tutto culturale. Ed è lì che bisogna intervenire, a fondo e con convinzione, per cambiare davvero le cose.

Grazie anche al supporto fondamentale delle associazioni che da anni si impegnano per combattere contro la violenza di genere, questo strumento consentirà di offrire a chi chiede aiuto una rete efficace di protezione che si attiverà da subito.

Il Codice Rosso, a cui hanno lavorato i ministri Giulia Bongiorno e Alfonso Bonafede è un modo per non far sentire queste donne sole e indifese. Non è la soluzione definitiva ma è un primo importante passo, nella direzione della rivoluzione culturale di cui il nostro Paese ha fortemente bisogno.

Procedimenti penali più veloci per prevenire e combattere la violenza di genere

Il Codice Rosso, definitivamente approvato dal Senato, non punta solo su un generalizzato inasprimento delle pene per combattere il dilagare di violenze, maltrattamenti e femminicidi, ma agisce sul ‘fattore tempo’ come elemento determinante per scongiurare l’esito irreparabile che, ormai con cadenza quotidiana, viene riportato dalle cronache. 

Il disegno di legge si compone di 21 articoli che, come fa notare una relazione del Servizio Studi del Senato, “individuano un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l’instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l’eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime”.

Il provvedimento incide sul codice penale per inasprire le pene per alcuni dei citati delitti, per rimodulare alcune aggravanti e per introdurre nuove fattispecie di reato.  

Cosa prevede il Codice Rosso?

  • Velocizzazione delle indagini e dei procedimenti giudiziari.

 Gli articoli da 1 a 3 del ddl intervengono sul codice penale prevedendo, a fronte di notizie di reato sui delitti di violenza domestica e di genere che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisca immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale. Alla comunicazione orale seguirà senza ritardo quella scritta. Il pubblico ministero, entro 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato, assume informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato e nel caso scattano le indagini di polizia giudiziaria.  

  • Divieto di avvicinamento rafforzato. 

Le norme in vigore che disciplinano il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, vengono rafforzate e punite con la reclusione da sei mesi a tre anni per chiunque violi gli obblighi o i divieti previsti dall’autorità giudiziaria.

  • Punito il matrimonio forzato. 

Una delle innovazioni introdotte dal Codice Rosso è l’articolo che punisce, con la reclusione da uno a 5 anni, il delitto di costrizione o induzione al matrimonio che colpisce chi “con violenza o minaccia costringe una persona a contrarre vincolo di natura personale o un’unione civile”, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona.

La disposizione, vista la dimensione ultranazionale del fenomeno da colpire, stabilisce che il reato sia punito anche quando il fatto è commesso all’Estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia.

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